Litispendenza processo divorzio in Georgia e in Italia coniugi con doppia cittadinanza italiana e extra UE





Spett.le Studio Legale, ringraziandovi per la disponibilità, le prospetto la situazione fattuale per poi porle i quesiti.
FATTI
- mia madre e mio padre sono di origini georgiane e si sono sposati in Georgia (ca. 40 anni fa)
- da più di 35 anni risiedono stabilmente in Italia nella stessa dimora in provincia di Milano
- nel frattempo hanno acquisito entrambi la cittadinanza italiana, mantenendo anche quella georgiana
- tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare si trova in Italia
- i coniugi sono da anni in regime di separazione dei beni
- mia madre ha un lavoro subordinato a tempo indeterminato, mio padre è da anni disoccupato ma pienamente in salute
- mia madre si fa carico delle esigenze di mia sorella che abita con loro
- il rapporto matrimoniale si è deteriorato e ha deciso di procedere con il divorzio
- non trovando nessun accordo il divorzio dovrà essere giudiziale
- mia madre è in procinto di dare mandato ad un legale per avviare il giudizio separazione e poi di divorzio di fronte al Tribunale di Milano
- nel frattempo mia madre ha ricevuto una chiamata un tale avvocato, incaricato da mio padre, che esercita in Georgia dicendole che il prossimo 7 marzo 2024 dovrà comparire al Tribunale di Tbilisi per un tentativo di "separazione consensuale, in mancanza della quale si procederà al giudizio", senza aver avuto notifica di nessun atto formale di quel tenore. Tutto ciò è stato riferito solo verbalmente, per quanto se ne sappia

RISPOSTA

Probabilmente l'avvocato di tuo padre ha anticipato telefonicamente un ricorso che sarà notificato alla mamma, tramite raccomandata internazionale, nei prossimi giorni.



Mia madre vuole che la giurisdizione sia del giudice italiano con la chiara intenzione di divorziare.
QUESITI:
1) Per poter instaurare un procedimento di divorzio nell'ordinamento georgiano occorre un atto formale con specifici requisiti da notificare al convenuto, tenuto conto che entrambi i coniugi risiedano in Italia ?

RISPOSTA

Ovviamente sì.
Ritengo che nei prossimi giorni la mamma riceverà la notifica di un atto giudiziario, tramite raccomandata internazionale, dall'avvocato di tuo padre.



2) Il giudice di quale Stato ha giurisdizione e competenza nella fattispecie tenuto conto che entrambi hanno la doppia cittadinanza italiana e georgiana ed entrambi risiedono da anni in Italia?

RISPOSTA

Essendo cittadini italiani, dobbiamo fare riferimento ai regolamenti dell'Unione Europea.
Trova applicazione il Regolamento (CE) n. 2201/2003.
Secondo l'articolo 3 del Regolamento UE n. 2201/2003, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi (Italia) oppure di cui i due coniugi sono cittadini (Italia e Georgia).



3) Nel caso in cui sia avvenuta la notifica e sia stato instaurato il procedimento davanti al Tribunale di Tbilisi (Georgia), mia madre potrebbe eccepire con esito positivo il difetto di giurisdizione?

RISPOSTA

No.
Il giudice georgiano è il giudice del paese di cittadinanza dei coniugi.
Anche il giudice italiano è il giudice del paese di cittadinanza dei coniugi, tuttavia il giudice georgiano sarebbe (uso il condizionale … ) stato adito prima del giudice italiano Sussisterebbe litispendenza di causa, pertanto si applica l'articolo 7 della legge del 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 7 della legge del 31 maggio 1995, n. 218. (Pendenza di un processo straniero)
1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.
2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.
3. Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.

Il giudice italiano, se adito dopo il giudice georgiano, sospenderà il giudizio, in attesa della sentenza georgiano, la quale sarà riconosciuta anche nel nostro ordinamento giuridico.



4) Nell'ipotesi di cui al punto 3) mia madre potrebbe/dovrebbe avviare il procedimento di separazione /divorzio in Italia senza costituirsi nel giudizio georgiano?

RISPOSTA

Il processo italiano, attivato dopo quello georgiano, rimarrebbe sospeso in attesa della sentenza del giudice georgiano. Consiglio alla mamma di costituirsi nel processo di divorzio georgiano.



In ogni caso vi chiedo cortesemente un consiglio su quale riteniate che sia il modo più corretto di agire per mia madre, la quale vuole procedere al divorzio.
Vi ringrazio molto per il vostro prezioso consiglio
Cordiali saluti

RISPOSTA

Consiglio alla mamma di costituirsi nel processo di divorzio georgiano.
Tra l'altro il processo georgiano è molto più rapido di quello italiano!
Sempre che sia vero che il processo georgiano sia partito prima di quello italiano … al momento infatti, la mamma non ha ricevuto la notifica di alcun ricorso introduttivo del processo di divorzio.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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