Affidamento perfettamente condiviso dei figli minori non è dovuto l'assegno di mantenimento





Buongiorno, io e la mia compagna ci stiamo separando, non siamo sposati ma conviviamo da 8 anni e abbiamo una bambina di 3 anni.
Io lavoro dipendente e ho un reddito mensile di circa 1400 al mese. Lei è dipendente e ha un reddito mensile di 1100 euro (con gli assegni familiari raggiunge i 1220). Tutti e due a tempo indeterminato. Siamo in affitto e il contratto di locazione è intestato a me, come tutte le utenze, e paghiamo un affitto di euro 550, ma lei ha deciso di cercare un'altra casa e lasciare a me quella in cui è nata e vissuta la nostra bambina, in quanto ha un nuovo compagno e andrà a convivere, in affitto, con lui. All'inizio si era stabilito che il passaggio della bambina alla casa nuova della mamma sarebbe stato graduale e così anche la frequentazione del nuovo compagno, ma ora lei non vuole più attenersi a questo, posso insistere?

RISPOSTA

Trattandosi di coppia non coniugata, in assenza di un accordo tra i genitori, sarà necessario presentare ricorso al tribunale civile, affinché il giudice determini un criterio di turnazione relativo all'affidamento condiviso della prole.
Puoi chiedere con ricorso al tribunale civile che la mamma trasferisca gradualmente la sua residenza, presso il nuovo compagno; i tempi e le modalità del trasferimento saranno decise dal giudice. E' scontato che la bambina sarà affidata con prevalenza alla madre, considerata la sua minore età. Non è così scontato che il giudice del tribunale civile consenta alla mamma, dall'oggi al domani, di sradicare la bimba dal suo naturale habitat, ossia la casa dove è nata e vissuta.



Ho qualche diritto su questo per il bene della bambina che risente quando è in ambienti nuovi o frequenta persone sconosciute?

RISPOSTA

Diciamo che hai diritto di ricorrere al tribunale civile, affinché il giudice determini i tempi e le modalità del trasferimento della piccola.
Le norme di legge sono molto laconiche in materia, lasciando la soluzione delle vertenze alla discrezionalità del magistrato; non è affatto semplice prevedere la decisione del giudice, tuttavia non mi meraviglierei affatto se il tribunale decidesse di concedere alla piccola un periodo di ambientamento di almeno 4 – 5 mesi. E' probabile che il giudice decida di consentire al nuovo compagno della madre, di fare ingresso nella vita della piccola gradualmente e con delicatezza, a maggior ragione se dovesse rendersi conto che la madre intende utilizzare il suo trasferimento, in mala fede, per tentare di affievolire la presenza del padre nella quotidianità della bimba.
Dipenderà ovviamente dalla sensibilità del singolo giudice adito per la vertenza in questione.



Siamo concordi che la bambina trascorrerà metà del suo tempo con me e metà con la mamma, al 50%, ma lei vuole la residenza della bambina da lei in quanto così potrà chiedere i vari bonus come minore a suo carico, assegni familiari e quant'altro. (Lui non risulterà abitare con lei)

RISPOSTA

La bimba, in considerazione della sua tenera età, sarà affidata con prevalenza alla madre, quindi risiederà con la madre. Questa conclusione è piuttosto scontata, quanto meno fino a quando la piccola non avrà compiuto almeno 5 anni!
Il giudice potrebbe prevedere semmai un periodo di ambientamento, ossia alcuni mesi durante i quali la bimba continuerà ad abitare e pernottare presso la ex “casa familiare”, magari per metà dei giorni della settimana. Il trasferimento della piccola presso la nuova abitazione della madre, sarà graduale, così come sarà delicato l'approccio del nuovo compagno della madre.
Né tanto meno la presenza del padre dovrà venire meno dall'oggi al domani!
L'affidamento sarà condiviso, quindi “a regime”, seppure la piccola pernotterà nella casa della madre, insieme al nuovo compagno, il padre avrà diritto di trascorrere con lei il 50% del tempo, compatibilmente con gli impegni di lavoro.



Ho letto che i figli in caso di separazione possono avere due domicili, quando vivono sia a casa del padre che a casa della madre, è vero e possibile?

RISPOSTA

E' vero, ma i figli dovrebbero avere almeno 5 – 6 anni …
I genitori inoltre dovrebbero abitare nella stessa città, visto che la piccola dovrà recarsi a scuola, al mattino. Una bimba di soli tre anni, generalmente, pernotta con la madre; salvo prevedere un periodo di ambientamento, per consentire un graduale trasferimento presso un'altra abitazione. Salvo che il padre possa assicurare la presenza femminile della nonna paterna, presso la sua abitazione!
Diciamo che le variabili sono davvero tante …

Il tribunale di Brindisi, ad esempio, con ordinanza dell’11.04.2017, ha previsto quanto segue:“Se entrambi i genitori manifestano il principio dell’affido condiviso, con una distribuzione sostanzialmente paritaria dei tempi di permanenza, il Tribunale ben può disporre l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con l’ulteriore possibilità per i figli minori di essere domiciliati presso entrambi i genitori.”

Per approfondire:

Brevi riflessioni sull’ordinanza dell’11.04.2017, Tribunale di BRINDISI



Non mi interessa avere i bonus che lascerei a lei ma un certo "controllo" su mia figlia che in questo periodo viene trascurata tantissimo dalla madre.

RISPOSTA

Cerchiamo di essere più concreti: qual è la tua proposta?
Immagina di essere in udienza: cosa chiederesti al giudice? Quale sistema di turnazione chiedere al giudice nell'interesse della piccola? Vediamo se la tua proposta ha concrete possibilità di essere accolta!



Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento quanto Le spetterà essendo che la figlia trascorrerà 15 gg a casa mia e 15 gg a casa della madre? Mi hanno detto che è ininfluente il periodo ma a me non sembra corretto in quanto in quei 15 gg la mamma non ce l'ha a carico. Ringrazio Cordiali saluti

RISPOSTA

In caso di affidamento perfettamente condiviso (il così detto collocamento paritario presso i due genitori), non sarà dovuto alcun assegno di mantenimento.
Fermo restando che il genitore dovrà partecipare al 50% di tutte le spese, nell'interesse della figlia, di carattere straordinario, ossia le spese mediche, istruzione, spese ricreative, vacanze etc etc E' la stessa ordinanza del tribunale di Brindisi ad escludere il mantenimento in denaro, in caso di collocamento paritario della prole presso i due genitori e conseguente mantenimento diretto. Sulla stessa linea giurisprudenziale, si colloca anche il tribunale di Roma, decreto n. 21191 del 21 agosto 2018:

Tribunale di Roma, decreto n. 21191 del 21 agosto 2018

La madre ti ha detto qualcosa di non corrispondente al vero.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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