Dichiarazione di riconciliazione tra coniugi





Circa un anno fa mia moglie mi ha citato in giudizio per una separazione giudiziale che è stata piuttosto sofferta, compresa una CTU durante la fase presidenziale. Alla recente udienza presidenziale di emanazione dei provvedimenti temporanei siamo arrivati entrambi piuttosto demoralizzati per una vicenda che ha solo aumentato il disagio e quindi nelle nostre memorie abbiamo di comune accordo chiesto la trasformazione del rito in consensuale. Purtroppo il presidente ha rifiutato, asserendo che sarebbe contro l'interesse della prole e ha fissato per gennaio 2021 l'udienza davanti al giudice istruttore che sarà il presidente stesso.

 

RISPOSTA

 

Presumo quindi che il Presidente non riteneva di omologare le condizioni relative all'affidamento condiviso della prole.



Nel frattempo sono stati chiamati i servizi sociali per un monitoraggio e ci sono stati intimate attività esclusivamente presso privati (psicologi, sostegno genitorialità) che costeranno decine di migliaia di euro l'anno che forse non abbiamo nemmeno.

 

RISPOSTA

 

Chiedo scusa, si tratta di attività intimate forse con i provvedimenti temporanei di cui sopra ? Con quale provvedimento sono stati intimati ?



Questa vicenda si è trasformata da una causa di mia moglie contro di me, ad una persecuzione del giudice contro mia moglie e me.
Vorremmo fermare il processo ma non sappiamo come visto che formalmente non siamo nemmeno separati. L'interesse vero della prole sarebbe riguadagnare quella serenità che questa vicenda ci ha tolto. Tenuto conto che ora col coniuge andiamo d'accordo è possibile annullare il processo? Come?
Ci si può riconciliare?

 

RISPOSTA

 

Certamente sì, con dichiarazione ricevuta dall'ufficiale di stato civile del vostro comune di residenza.
A conferma:
Riconciliazione di matrimonio
Come disposto dall'articolo 154 del codice civile, "La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta".
Per la riconciliazione dei coniugi, in ogni caso, non serve l'intervento del giudice ma sono sufficienti una dichiarazione espressa dei coniugi o un loro comportamento, non equivoco, incompatibile con lo stato di separazione.
Con riferimento alla dichiarazione di riconciliazione, può rilevarsi che essa deve possedere requisiti formali atti a renderla in equivoca e verificabile in qualunque momento.
Deve essere rilasciata quindi dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza; si tratta di una pubblicità consistente nell'iscrizione e conservazione della dichiarazione tra gli atti dello stato civile, ai sensi dell'art. 63, lett. g) (e 69, lett. f)), D.P.R. 03/11/00, n. 396, secondo cui debbono essere iscritte "le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'art. 157, del codice civile".
Ecco dove scaricare il modello in PDF di riconciliazione dei coniugi:
Modulo dichiarazione di riconciliazione dei coniugi ai sensi dell'art. 157 del codice civile in PDF



Il ricorrente può ritirare il ricorso?
grazie

 

RISPOSTA

 

In teoria un ricorrente può sempre rinunciare agli atti di causa ! In questo caso però, occorre procedere con dichiarazione di riconciliazione. All'udienza del gennaio 2021, indicherete a verbale che c'è stata la riconciliazione dei coniugi con dichiarazione del xx/xx/xxxx, trascritta tra gli atti dello stato civile del comune di xxxxxxxxxxxxxx.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca