1 - Ricongiungimento familiare del convivente con militare in caso di trasferimento d'autorità





Buongiorno, desidererei chiedervi informazioni in merito ad una possibile convivenza di fatto. Io faccio servizio presso le forze armate (Aeronautica), la mia ragazza presso forze dell'ordine Polizia, esiste la convivenza di fatto nella Polizia di Stato?

RISPOSTA

Al contrario dell'Arma dei Carabinieri, l'ordinamento giuridico interno sia della Polizia di Stato che dell'Aeronautica Militare, non prevedono l'espresso riconoscimento della convivenza di fatto (more uxorio) tra persone legate da un vincolo di affetto, ai fini di un trasferimento. Nell'Arma dei Carabinieri è invece possibile fare riferimento alla circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. 201/1-1 del 27 luglio 2005 che, a proposito della richiesta di trasferimento ai sensi dell'articolo 398 del regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri, esplicitamente, al punto 2 prevede quanto segue: al militare dell’Arma “convivente” devono essere applicate le norme regolamentari previste per l’ammogliato, solo se egli possa dimostrare una convivenza “more uxorio”. In considerazione di questa circolare, la sentenza del Tar Calabria n. 321 del 10 maggio 2019, estende il ricongiungimento familiare in ambito militare, anche ai conviventi more uxorio. Dobbiamo allora rispondere ad una domanda: la sentenza del Tar Calabria esplica i suoi effetti innovativi anche oltre il perimetro degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri? A parere della più autorevole dottrina, la risposta è assolutamente sì! Secondo il Tar Calabria è doveroso dare atto dell’evoluzione del concetto di famiglia, comprensivo anche delle unioni di fatto tra individui (anche dello stesso sesso), e della progressiva e conseguente valorizzazione della convivenza stabile quale fonte di effetti giuridici rilevanti; tale evoluzione, a livello di produzione normativa, è culminata nella legge 20 maggio 2016 n. 76. Sulla stessa lunghezza d'onda, anche la sentenza del T.A.R., Roma, sez. Seconda Ter, 27/09/2017, n. 9941: ai fini del ricongiungimento familiare non è indispensabile il legame matrimoniale, “essendo sufficiente la convivenza, dovendo interpretarsi la norma in conformità ai valori costituzionali di tutela della unità familiare, anche alla luce della giurisprudenza della CEDU.”



O bisogna essere per forza sposati per poter Lei fare richiesta di riavvicinamento a me?

RISPOSTA

Secondo la più recente giurisprudenza amministrativa, occorre essere residenti insieme nonché legati da un vincolo di affetto stabile, dichiarato all'ufficiale di stato civile: i conviventi devono essere due persone maggiorenni e devono avere dichiarato di costituire un'unica famiglia anagrafica, allo stesso indirizzo di residenza. L’art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76 stabilisce che per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alle consuete dichiarazioni anagrafiche e, precisamente, a quella su cui si basa la nozione e la costituzione di una nuova famiglia anagrafica, previste rispettivamente dagli artt. 4 e 13, comma 1, lett. b) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.



Chiedo gentilmente quali siano ad oggi le leggi che regolano tutto ció e inoltre se sapreste dirmi in che modo ad esempio lei potrebbe far richiesta per riavvicinarsi a me o viceversa?

RISPOSTA

Dobbiamo fare riferimento a due norme diverse: l’art. 1 della legge 10.3.1987 n. 100 e l’art. 17 della legge 28.7.1999 n. 266.
a)L’articolo 1 della legge n.100 del 1987, al comma 5, prevede quanto segue: “il coniuge convivente del personale militare di cui al comma primo che sia impiegato in una amministrazione statale ha diritto, all’atto del trasferimento, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina“.
b)L’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, riconosce al coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio, il diritto «ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina», qualora lo stesso sia impiegato presso una delle amministrazioni pubbliche, espressamente indicate dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il diritto al ricongiungimento al coniuge militare emerge soltanto nel caso in cui il militare o l’appartenente alle Forze dell’ordine sia trasferito d’autorità, escludendo tutti gli altri casi di trasferimento. Se domani dovessi essere trasferito d'autorità a Ghedi, la tua compagna convivente avrebbe diritto al ricongiungimento familiare in un commissariato di polizia di stato oppure in una questura nelle vicinanze della base dell'aeronautica militare.
La richiesta può essere presentata in carta semplice, senza particolari formalità.



Ma poi come funziona chi riveste un grado minore dei due segue chi ha il grado maggiore?

RISPOSTA

Il grado del militare è irrilevante.
Rileva semmai quale dei due conviventi sia stato trasferito d'autorità, dalla forza armata / forza di polizia d'appartenenza.



Poi è possibile in polizia fare richiesta di ricongiungimento o bisogna essere per forza sposati? Attendo una vostra cortese risposta.
Distinti Saluti

RISPOSTA

L'ordinamento della Polizia di Stato non riconosce la convivenza more uxorio, tuttavia in caso di diniego al trasferimento per ricongiungimento al coniuge militare trasferito d'autorità, la tua compagna potrebbe ricorrere al Tar, con un alto grado di probabilità di vittoria processuale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

2 - Trasferimento d'autorità del militare convivente





Buongiorno, sono un Ufficiale in Servizio Permanente Effettivo della Marina Militare e presto servizio a Taranto (XX). La mia compagna, vincitrice di concorso pubblico a tempo indeterminato, lavora come ostetrica presso l'ospedale di Torino. Noi non siamo sposati, ma siamo registrati presso l'Anagrafe della Popolazione Residente di Rimini come coppia in "convivenza di fatto, come disciplinata dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, commi 36 e seguenti".
Poiché a dicembre potrei essere soggetto a trasferimento d'autorità in un'altra sede di servizio, essendo a conoscenza dell'art. 17 legge 266 del 1999, volevo chiederVi se, nel nostro caso, non essendo sposati ma conviventi, sussistono comunque i requisiti affinché la mia compagna, all'atto del mio trasferimento, possa richiedere ed ottenere il ricongiungimento nella mia futura sede di servizio, anche tenendo in considerazione la "legge Cirinnà".
Grazie

RISPOSTA

Sì, ha diritto di chiedere ed ottenere il ricongiungimento, in considerazione di quanto sentenziato dal Tar Calabria – Reggio Calabria, sentenza del 10 maggio 2019 n. 321, nonostante il silenzio della legge Cirinnà in materia.
Secondo il TAR Calabria nel silenzio della c.d. Legge Cirinnà, nei trasferimenti in ambito militare l’istituto del ricongiungimento familiare deve applicarsi anche ai conviventi more uxorio, a tutela della famiglia di fatto; qualsiasi forma di discriminazione giuridica della convivenza rispetto al matrimonio civile si porrebbe in grave violazione dell’articolo 2 della Costituzione.
Alla luce della tutela delle famiglie di fatto, ormai presente nel nostro ordinamento, l’esclusione della convivenza more uxorio – stabile ed accertata in considerazione della legge 20 maggio 2016, n. 76 – dalle situazioni che legittimano il ricongiungimento familiare, sarebbe priva di qualsiasi ragionevolezza. Il TAR ha annullato il diniego al ricongiungimento familiare del convivente del militare, per eccesso di potere nella forma sintomatica dell'irragionevolezza.

L’articolo 17 della legge 266/99 prevede che il «coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze Armate […] trasferito d’autorità da una ad altra sede di servizio, […] ha diritto, (a patto che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 29/1993), all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza, o per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina».

Uno dei presupposti di fatto, ai fini dell'applicabilità dell'articolo 17 della legge 266/99, è certamente la convivenza ovvero il medesimo luogo di residenza al momento del trasferimento dell'altro coniuge. Il venir meno di questo requisito, al momento della notifica del trasferimento, ne potrebbe vanificare l'applicabilità. Ad ogni modo, il requisito della convivenza non è sempre vincolante, infatti i due coniugi possono vivere in sedi diverse a patto che questa lontananza sia giustificata dalle condizioni di lavoro che rendono di fatto impossibile ogni sorta di convivenza (Consiglio di Stato - Sezione Terza - sentenza n. 04634 del 11/09/2014) … come nel vostro caso!

Nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di ricongiungimento, procederete con ricorso al TAR entro 60 giorni o alternativamente al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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