Mobilità volontaria intercompartimentale diritto progressioni orizzontali del dipendente trasferito





Egr. avvocato, sono un istruttore direttivo amministrativo presso un Comune e vorrei partecipare alla mobilità volontaria intercompartimentale bandita dall'Agenzia delle Entrate, per guadagnare uno stipendio superiore e per avvicinarmi alla mia residenza.

Lavoro presso questo Comune da quasi dieci anni e, in tutti questi anni, ho fatto due progressioni orizzontali (adesso chiamate “scatti di carriera), diventando D3, prima che il nuovo contratto collettivo cristallizzasse gli importi relativi alle due progressioni all'interno della stessa area, attribuendomi il profilo professionale di funzionario - elevata qualificazione.

La mia domanda è la seguente: se dovessi risultare vincitore della mobilità ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, bandita dall'agenzia delle entrate, sarò assunto nella terza area funzionale fascia retributiva F1 profilo funzionario, oppure nella fascia retributiva F3, in considerazione delle progressioni già acquisite nell'ente cedente?

Resto in attesa del suo parere.
Grazie avvocato!

RISPOSTA

Secondo la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 12 luglio 2023, n. 19874, riguardante il trattamento economico da riconoscere ad un dipendente di un comune trasferito, per mobilità volontaria (art. 30 del d.lgs. 165/2001), all’Agenzia delle Dogane, in caso di mobilità volontaria intercompartimentale, il dipendente pubblico trasferito ha diritto alla conservazione del trattamento economico in godimento presso l’ente cessionario.

Cosa dobbiamo intendere per trattamento economico in godimento presso l’ente cessionario? Il trattamento giuridico ed economico applicabile sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza (funzionario del Comune D3), nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria (funzionario tributario fascia retributiva F3); a tal fine, risulta necessario tenere in debita considerazione anche le posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera.
La Corte di Cassazione, per posizioni economiche differenziate, fa riferimento al differenziale economico acquisito tramite le progressioni orizzontali, all'interno dell'area, acquisite appunto presso l'ente comunale di provenienza.
La mobilità intercompartimentale tra enti pubblici diversi non deve configurarsi come una dequalificazione “strisciante” del personale trasferito, in quanto la posizione retributiva non esprime soltanto un valore economico, essendo direttamente funzionale alla progressione di carriera e propedeutica ai successivi passaggi di carriera, all'interno dell'Amministrazione Pubblica cessionaria.
La mobilità intercompartimentale tra enti pubblici diversi, è inquadrabile nella cessione di contratto disciplinata dagli artt. 1406 e seguenti del codice civile, pertanto si caratterizza per il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto di lavoro, senza alcuna penalizzazione nei confronti delle precedenti progressioni orizzontali.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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