Responsabilità dei nipoti per mantenimento zio: obbligo alimenti





Salve, vorrei avere gentilmente informazioni circa la responsabilità dei nipoti nei confronti degli zii. La situazione è la seguente: io ho uno zio affetto da demenza senile mentre la moglie, pur con problematiche fisiche (hanno rispettivamente 78 ed 79 anni) è capace di intendere e di volere. Questi zii (lui è fratello di mia madre deceduta) non hanno figli, inoltre lui non ha nessun fratello vivente mentre la moglie ha ancora fratelli in vita. Tralasciando gli obblighi morali, la mia domanda è la seguente: quali obblighi giuridici ho io, come nipote, nei confronti di mio zio? e quali nei confronti della moglie? Vorrei per cortesia una risposta dettagliata che mi faccia capire una volta per tutte le effettive mie responsabilità. Attendo Vs. risposta ringraziandoVi anticipatamente



RISPOSTA



In linea di massima, i nipoti in linea collaterale non hanno obblighi nei confronti degli zii, salvo che non abbiano ricevuto donazioni in vita e, in tal caso, nei limiti della ricevuta donazione.
Norme di riferimento ? L'articolo 433 del codice civile che cita i fratelli ma non i discendenti dei fratelli. Nota bene, al punto 2 della norma, quando il legislatore ha inteso coinvolgere anche i discendenti dei figli, lo ha indicato espressamente !

Art. 433 del codice civile. Persone obbligate

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. 


Come vedi nei confronti dei nipoti non può sorgere l'obbligo degli alimenti, a favore degli zii. 

Per obbligo degli alimenti a favore degli zii, dobbiamo intendere l'obbligo di provvedere alla loro cura, versando un assegno in denaro, in ragione delle quotidiane necessità di vita degli stessi, ovvero ospitandoli nella propria abitazione, come previsto dall'articolo 443 del codice civile. 

Art. 443 del codice civile. Modo di somministrazione degli alimenti.

Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto. L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.
In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri. 


Nel caso in cui il nipote fosse anche donatario, si applicherebbe l'articolo seguente del codice civile, quindi egli sarebbe obbligato in via prioritaria al mantenimento dei donanti-zii.

Art. 437 del codice civile. Obbligo del donatario.

Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.


Una domanda di chiarimento: gli zii percepiscono una pensione, giusto ? Quindi non sono in una condizioni di disagio economico, giusto ? La zia che ha capacità di intendere e di volere, può assumere e pagare in ogni momento una badante per i bisogni del suo nucleo familiare.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca