Fac simile ricorso al prefetto multa violazione limite velocità





Gentile avvocato, vorrei un modello di ricorso al Prefetto contro il verbale di violazione del codice della strada (art. 142, del D.L.vo 285/92 – codice della strada) per violazione del limite di velocità di 50 km orari, a causa della presenza contemporanea di due autoveicoli, che precedono nel medesimo senso di marcia, i quali sono stati contemporaneamente fotografati dall'apparecchiatura utilizzata dalla polizia locale.

RISPOSTA

AL PREFETTO DI …........
Ufficio Sanzioni Amministrative
Per il tramite del
Comando Polizia Municipale di …..... – Ufficio Verbali




Oggetto: Ricorso ex art. 203 C.d.S. avverso verbale di violazione n. ….......... del …............ Il sottoscritto Sig. …..................................., proprietario dell’autoveicolo targato ….............

premesso che



- in data …............... veniva notificato al ricorrente il verbale di accertamento di violazione n. …......................., a mente del quale lo stesso avrebbe violato in data ….............. alle ore 15:58 l’art. 142, del D.L.vo 285/92 poiché in …............ al Corso …............, altezza KM xx “circolava alla velocità di km/h 66, superando di km/h 16 la velocità massima consentita sul tratto di strada percorso (limite velocità km/h 50)” (All. 1);
- la violazione non veniva immediatamente contestata in quanto il verbalizzante ha asserito sull’atto notificato che l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento della violazione consentirebbe l’esonero della contestabilità immediata;
- la pretesa violazione veniva accertata dall’agente xxxxxxxxxxxxxx (matr. 000000);
Tutto ciò premesso con il presente atto si propone formale opposizione avverso e per l'annullamento, previa sospensione, della violazione emarginata,



FATTO E DIRITTO



I. Sulla inattendibilità del rilevamento elettronico poiché raffigurante più autovetture.

Come si evince dalla documentazione fotografica allegata (All. 2), il rilievo fotografico posto alla base dell’accertamento della violazione evidenzia la presenza contemporanea di due autoveicoli, che precedono nel medesimo senso di marcia, i quali sono stati contemporaneamente fotografati.
La presenza di due oggetti in movimento rende assolutamente incerto il rilevamento effettuato a mezzo di apparecchiatura elettronica in quanto non è certo che l’apparecchio abbia la facoltà di escludere uno dei veicoli in movimento mentre effettua la rilevazione della velocità, questa particolare circostanza, priva l’apparecchio dei parametri che permettono l’esatta rilevazione.
Una foto scattata dal summenzionato strumento, a due autoveicoli, che transitano nella medesima direzione, nello stesso momento, nello stesso luogo e a poca distanza tra loro, non può essere posta a base di una verbale di contestazione perché, uno dei due, potrebbe transitare a velocità ridottissima oppure, potrebbe verificarsi che le due velocità si sommino e tanto perché il rilevatore, pur scattando la foto, non è in grado di comprovare l’infrazione, non potendo dimostrare quale delle due auto è in violazione (Cfr. All. 2).

Per quanto esposto deve ritenersi nulla l’emarginata sanzione, poiché la contravvenzione è stata elevata sulla base di un’apparecchiatura che ha rilevato la presenza contemporanea di due autoveicoli, quindi non può riconoscersi l’attendibilità dell’accertamento effettuato.
Infatti la mancata chiarezza del rilievo fotografico, in cui vengono ritratti due autoveicoli, non consente di individuare con chiarezza quale dei due veicoli abbia effettivamente superato il limite imposto dall’art. 142 comma 8 del C.d.S.

II. Sulla rilevazione del fatto con apparecchiature non sottoposta a verifica periodica di funzionalità e taratura.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.113, depositata in Cancelleria il 18 giugno 2015, ha accolto l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 45, comma 6, Codice della Strada sollevata con riferimento all’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della palese irragionevolezza della norma impugnata.
Nello specifico la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Secondo la Corte “l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l’affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità. Non risolutivo appare in proposito quanto previsto dalla direttiva del Ministero dell’interno 14 agosto 2009, laddove si afferma che la rilevazione della cattiva funzionalità sarebbe garantita dalle apparecchiature stesse” attraverso un sistema di autodiagnosi dei guasti che avvisa l’operatore del loro cattivo funzionamento. Come opportunamente rilevato dalla Corte il mantenimento dell’affidabilità delle apparecchiature è un profilo che interessa anche i meccanismi di autodiagnosi che appaiono suscettibili, come le altre parti delle apparecchiature, di obsolescenza e di deterioramento.
Appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all’elemento temporale.
L’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare quindi irragionevole.
Pertanto la contestazione della velocità accertata con uno strumento per il controllo della velocità, come nel caso di specie, in assenza di revisioni periodiche e in particolare della corretta taratura non può essere considerata legittima e rende l’atto nullo in quanto l’irregolarità della strumentazione adoperata per il rilevamento della velocità inficia ab initio l’accertamento dell’infrazione.
Secondo la Corte Costituzionale “l’art. 45, comma 6, del d.lgs. n 285 del 1992 – come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione – deve essere dichiarato incostituzionale con riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura”.
Per effetto della richiamata sentenza della Corte Costituzionale sono da ritenere viziati di illegittimità costituzionale e quindi nulli, tutti gli accertamenti avvenuti con apparecchiature rilevatrici della velocità non sottoposte a periodicamente a taratura e controllo della funzionalità metrica come quella utilizzata per l’accertamento della presunta violazione opposta.
In tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature che siano solamente omologate e per le quali sia stata rilasciata l’attestazione di funzionalità da parte del costruttore, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione.
Tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile.
La taratura dello strumento è necessaria ed indispensabile, in quanto costituisce l’unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali legalmente riconosciuti, e comunque, rimanendo l’unico metodo per verificare l’eventuale presenza di errori sistematici rispetto a detti campioni, presenti sia al momento della consegna dello strumento da parte del fabbricante, sia intervenuti durante l’uso.
Per effetto della richiamata decisione della Corte Costituzionale, deve ritenersi affermato il principio “che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità”(Corte di Cassazione sent. n. 14543 del 6 aprile 2016).

III. Sulla mancata dimostrazione e carenza della corretta funzionalità del dispositivo elettronico.

Nel verbale di accertamento impugnato, in relazione alla strumentazione elettronica utilizzata, viene indicata la seguente stereotipata dichiarazione: "sottoposto a collaudo, verifica e taratura annuale". Al riguardo, il ricorrente richiama preliminarmente il fondamentale principio di diritto, secondo il quale, quando si contesta una contravvenzione, sostenendo che l'apparecchiatura utilizzata può non essere perfettamente funzionante, è il resistente (e quindi la Pubblica Amministrazione) che deve portare la prova del corretto funzionamento, la documentazione relativa al mezzo utilizzato.
Tale principio altro non è, d'altronde, se non espressione del superiore diritto riconosciuto dall'art. 24 Costituzione, relativo alle garanzie difensive del cittadino.
Nel merito della contestazione, il ricorrente richiede che l'accertatore dimostri la metodologia e le prove utilizzate per tale verifica, nonché le risultanze di tali prove e/o verifiche, che a garanzia del cittadino devono essere opportunamente documentate tramite appositi verbali o certificati di collaudo compilati a cura dell'accertatore nel momento dell'installazione e messa in funzione dell'apparecchio, come previsto dalle più elementari norme di qualità, e nella fattispecie dalle norme UNI EN 10012, ISO 9001:2000, comunemente applicate in ambito industriale o Militare (AQAP-120). Si vedano in questo senso le Sentenze 222/03 e 06/05 del Giudice di Pace di Gonzaga.

IV. In merito alla mancata segnalazione della postazione di rilevamento.

L’art 142, comma 6-bis C.d.S. impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano: preventivamente segnalate e ben visibili. Le problematiche attinenti la segnalazione dei dispositivi di rilevamento della velocità sono state oggetto di numerosi interventi, sia giurisprudenziali che legislativi, che hanno portato ad una notevole evoluzione della disciplina nel corso degli anni.
L’imposizione di un obbligo a carico delle P.A. di segnalare le postazioni di rilevamento della velocità rappresenta una norma di garanzia per l’automobilista, la cui violazione non è priva di effetti, ma cagiona la nullità della sanzione ( Cassazione Civ., 26 marzo 2009, n. 7419).
Nel verbale oggetto di contestazione si fa riferimento ad un cartello che segnale il rilevamento, ma non viene individuata l’esatta collocazione dello stesso, pertanto non è possibile accertare il rispetto della distanza minima tra la segnalazione ed il punto di rilevazione.
Inoltre poiché il tratto di strada nel quale avveniva la rilevazione presenta diverse intersezioni, ed essendo pacifico che la segnalazione preventiva dei controlli elettronici di velocità deve essere ripetuta in presenza di intersezioni stradali, nel caso di specie, non è possibile verificare se la segnalazione veniva ripetuta dopo le intersezioni stradali.
Sul punto la Corte di Cassazione con l’ordinanza 5997 del 14 marzo 2014 ha affermato che “la preventiva segnalazione univoca e adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico e inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze che sembra esclusa dalla stessa logica della previsione normativa”.
Anche da quanto sopra dedotto dovrà essere dichiarata la nullità del verbale opposto.

V. Sulla mancanza della segnalazione su entrambi i lati della carreggiata.

In merito alla mancata segnalazione della postazione di rilevamento della velocità e alla mancanza di visibilità della stessa. L’art 142, comma 6-bis C.d.S. impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano: preventivamente segnalate e ben visibili.
Le problematiche attinenti la segnalazione dei dispositivi di rilevamento della velocità sono state oggetto di numerosi interventi, sia giurisprudenziali che legislativi, che hanno portato ad una notevole evoluzione della disciplina nel corso degli anni. L’imposizione di un obbligo a carico delle P.A. di segnalare le postazioni di rilevamento della velocità rappresenta una norma di garanzia per l’automobilista, la cui violazione non è priva di effetti, ma cagiona la nullità della sanzione (Cassazione Civ., 26 marzo 2009, n.° 7419).
La norma richiamata stabilisce che il cartello deve essere ben visibile a tutti i guidatori, quindi, nel caso di carreggiata a doppia corsia, sia da chi viaggia sulla destra che per gli automobilisti impegnati nella corsia di sorpasso.
Questo perché “trattandosi di carreggiata a doppia corsia, i cartelli devono essere due, precisamente uno a destra e un altro a sinistra della stessa carreggiata, in quanto un automobilista in fase di sorpasso” non sarebbe in grado di vedere il cartello posto sul lato opposto della carreggiata (Trib. Trento, sentenza 856/2015) e dunque ne deriva nullità dell’impugnata sanzione per i motivi di cui al presente capo

VI. Sulla tenuità del fatto.

Deve ritenersi applicabile alle contravvenzioni amministrative e, in particolare, anche a quelle per violazioni del codice della strada, come nel caso di eccesso di velocità rilevato con autovelox la disciplina introdotta dal Decreto Legislativo 16.03.2015 n. 28 in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Questo perché, in base ai principi che regolano il nostro ordinamento, le regole generali del diritto penale si applicano anche alle sanzioni amministrative.
Il Giudice di Pace di Vasto nella recente sentenza n.268 del 5.06.2015 ha stabilito che deve essere annullato il verbale con la multa elevata per violazione del Codice della Strada per eccesso di velocità accertato con autovelox, quando il mezzo oggetto dell’accertamento è dotato di un semplice contachilometri analogico ed il superamento del limite è marginale, nel caso di specie il superamento del limite era di 16 km/h come nel verbale che oggi si contesta.
Il superamento del limite di velocità costituisce un illecito non grave, quando il conducente non lo commette intenzionalmente, ma perché il suo veicolo è dotato di un contachilometri analogico. In tale caso controllare il superamento dei limiti di velocità richiede una pressione di precisione sull’acceleratore da parte dell’automobilista, richiedere una tale attenzione circa il rispetto dei limiti potrebbe determinare anche distrazioni da parte del conducente.
Pertanto secondo il Giudice un superamento marginale del limite di velocità in presenza di contachilometri analogico non può costituire un indice di pericolosità del soggetto, né tantomeno rappresenta un disvalore sociale. Il che rende possibile, utilizzando i principi del nuovo codice penale parlare di tenuità del fatto, con la conseguenza che l’automobilista non è punibile, e dunque ne deriva nullità dell’impugnata sanzione per i motivi di cui al presente capo.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente sig. …...................

RICORRE



All’Ill.mo Signor Prefetto di xxxxxxxxxxx affinché, ritenuto inefficace l’accertamento per tutti gli esposti motivi, emetta nei termini di legge ordinanza di archiviazione degli atti.



LUOGO DATA FIRMA



Si allega in copia:
1. Verbale di accertamento di Violazione n. ….....................;
2. Fotogramma;
3. fotocopia della carta di identità.

Fonti:

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca