Modello ricorso al giudice di pace, multa per investimento pedone che attraversava la strada guardando lo smartphone





All’ Ill. mo Giudice di Pace di ________

 

OGGETTO: Ricorso ai sensi dell’art. 204 bis del Codice della Strada avverso il verbale di contestazione n. 638628321 del 09/10/2019 all’art. 148 c. 13 e c. 16 decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. notificato in pari data dagli agenti della legione carabinieri xxxxxxxxxx, stazione di xxxxxxxxxx.

Il Sig. __________ ( C.F. _____________) nato a _________ (__) il __________, residente in ________ alla via ________ n.__, e domiciliato in ______ alla via _______ presso lo studio dell’avv. _______________che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del presente atto

ESPONE

FATTO



1)Gli agenti della Legione carabinieri xxxxxx, stazione di xxxxxxxx contestavano in data 09/10/2019, alle ore 10,00, la violazione da parte del ricorrente dei commi 13 e 16 dell'articolo 148 del codice della strada*, poiché il conducente del veicolo autocarro Ford __________ di proprietà della ______________________ SAS, “effettuava il sorpasso di altro veicolo che si era arrestato (o che aveva rallentato) in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata”. La presunta violazione del codice della strada è stata accertata in data 09/10/2019, alle ore 08,16, a seguito di sinistro stradale (investimento di pedone) sulla SP 445, in __________ località ___________. E' stata altresì comminata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida categoria “DE” nr. ___________________ rilasciata da ________________ con verbale del 09/10/2019, al fine di trasmetterla in Prefettura per la prevista eventuale sospensione, oltre alla decurtazione di 10 punti dalla suindicata patente,

2)In realtà il ricorrente, in data 09/10/2019, alle ore 8,00, mentre percorreva la SP 445 con l'autocarro Ford __________ della suindicata società datrice di lavoro, si accodava ad un furgone bianco Fiat xxxxxxxx tg. _____________, condotto dal sig. ___________; il furgone Fiat xxxxxxxxx spostava la direzione di marcia verso sinistra per effettuare un sorpasso ad un autobus fermo al margine della strada in attesa della coincidenza. Una ragazza, distratta dall'uso dello smartphone, andava a sbattere contro la porta del furgone Fiat lato passeggero, nel preciso istante in cui il furgone Fiat superava con la parte anteriore del veicolo, la parte anteriore dell'autobus, cadendo e riportando lesioni personali.

3)Stante la particolare situazione, il ricorrente non ha avuto altra scelta se non quella di superare sia il furgone che l'autobus fermo al margine della strada, giacché non avrebbe potuto fare altro per forza maggiore – caso fortuito. Si evidenzia che nel punto della presunta infrazione di cui al suindicato verbale, le strisce pedonali non sono presenti, quindi non sono visibili al conducente. Si allega a tal proposito la scrittura testimoniale del sig. xxxxxxxxxx del _________ e dichiarazione aziendale del __________ .

DIRITTO



Il ricorrente impugna il verbale n. ______________, giacché la sua condotta alla guida del veicolo Ford ____________ era inevitabile per caso fortuito e per forza maggiore. Il primo consiste in quell’avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto [Cass. Pen., Sez. IV, sent. 7825 del 31.05.1990], acquisendo una vis diversa in relazione alle materie che lo riguardano. L’esimente della forza maggiore postula l’esistenza di un evento derivante dalla natura o dal fatto dell’uomo che non può essere preveduto o, che, anche se preveduto, non può essere impedito [Cass. Pen., Sez. VI, sent. 1018 del 22.01.1980].

La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ha sottolineato che: “il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l’unica causa che abbia determinato l’evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 cod. civ. in tema di danni derivanti dalla circolazione. Non si risponde, infatti, per colpa extracontrattuale, di un fatto non preveduto e che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile”.

Il principio è applicabile per analogia anche alle sanzioni del codice della strada, in ragione di quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Cause di esclusione della responsabilità), norma in base alla quale non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Sono state ritenute rientranti nel caso fortuito per la precisione, le c.d. manovre di emergenza alle quali è costretto un conducente per evitare errori altrui e delle quali non può rispondere. Secondo tale giurisprudenza, il conducente di un veicolo che abbia effettuato una manovra di emergenza, non può rispondere delle conseguenze dannose subite da un terzo a causa di tale manovra, laddove si raggiunga la prova che sia stata necessitata da un comportamento colposo altrui non prevedibile né evitabile. Inoltre il ricorrente ha fornito “prova liberatoria” tramite dichiarazione testimoniale del xxxxxxxx.

L'assenza delle strisce pedonali, la segnaletica orizzontale non visibile da parte del conducente, rappresenta inoltre un'ulteriore circostanza idonea a far venire meno qualsiasi giudizio di colpevolezza nei confronti del conducente, essendo imputabile alla colposo inerzia della pubblica amministrazione comunale.

Tutto ciò premesso,



considerato e ritenuto che per i motivi sopra esposti non poteva irrogarsi la sanzione in quanto caso fortuito, forza maggiore, inerzia colposa dell'amministrazione comunale;



Chiede



All’Ill.mo Signor Giudice di Pace di ________, previa emissione di Ordinanza di Sospensione degli effetti del verbale di accertamento, sanzioni e pene accessorie, di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l’atto di accertamento impugnato.

Si allega:

verbale di contestazione
documentazione (es. fotografica, documentale, ecc.)comprovante i motivi posti a suffragio del ricorso
dichiarazione testimoniale del ________________
dichiarazione del datore di lavoro _____________
Richieste istruttorie:
Esame testimoniale del sig. ___________ sui punti della narrativa nn. 1, 2, 3 preceduto dalla locuzione "se vero che".

Città,

(*13. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.

16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 162 a euro 646. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 318 a euro 1.272. Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi)

avv.___________

N.B. Il ricorso deve presentato, a pena di decadenza, nel termine di 30 gg. dalla notifica, all’ufficio del giudice di pace del luogo dove il fatto e’ avvenuto, in quattro copie (alcuni uffici ne richiedono cinque o anche meno) e allegando l'originale del verbale (alcuni uffici richiedono una semplice fotocopia). E’ possibile presentare il ricorso anche a mezzo raccomandata a/r. Occorrerà però, in ogni caso, presenziare alle udienze, pena la cancellazione dal ruolo del ricorso. E’ obbligatorio eleggere domicilio nel comune ove a sede il G.d.P. competente. In caso contrario il ricorrente sarà considerato domiciliato in cancelleria ai fini delle comunicazioni di rito (es. comunicazione fissazione udienza). 

Fonti:

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