Sanzioni mancata installazione in auto seggiolini antiabbandono bimbo minore di 4 anni





Egr. avvocato, vorrei capire quali sono le sanzioni previste dal prossimo 6 marzo, in materia di obbligo di installazione dei seggiolini e dei dispositivi antiabbandono, previsti dalla cosiddetta legge “salva bebè”, (Decreto n. 122 del 2 ottobre 2019, in seguito, con l’art.52, comma 3bis del Decreto Fiscale, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).
E' vero che dal prossimo mese chiunque viaggerà in auto con bambini di età inferiore ai quattro anni potrà essere multato laddove non abbia montato gli idonei dispositivi di allarme?
Qual è la sanzione per chi non farà uso dei seggiolini antiabbandono?

 

RISPOSTA

 

Sì, è vero, dal prossimo 6 marzo 2020 scatteranno le sanzioni relative ai seggiolini antiabbandono. All’articolo 172, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), è stato aggiunto il seguente comma: “1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'obbligo riguarda le seguenti categorie di veicoli:
● Categoria M1: veicoli trasporto persone, con massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.
● Categoria N1: veicoli trasporto merci, con massa massima non superiore a 3,5 ton.
● Categoria N2: veicoli trasporto merci, con massa massima superiore a 3,5 ton ma non superiore a 12 ton.
● Categoria N3: veicoli trasporto merci, con massa massima superiore a 12 ton.

Le sanzioni amministrative del codice della strada, previste dalla riforma, riguardano tre diverse fattispecie:
a)la mancata installazione nell’autovettura del dispositivo (ex art. 172, comma 10, C.d.S.);
b)l’avere alterato oppure ostacolato il funzionamento del dispositivo (ex art. 172, comma 11, C.d.S.);
c)avere importato, prodotto o commercializzato in Italia dispositivi non omologati (ex art. 172, comma 12, C.d.S.).

In tutti e tre i casi, il pagamento della sanzione nella misura minima prevista è ridotto del 30% se il versamento viene effettuato nei cinque giorni dalla contestazione o notifica.

sanzioni art. a)ai sensi del comma 10 pagamento nei 5 giorni->€ 58,10 pagamento nei 60 giorni ->€ 83,00
b)ai sensi del comma 11 pagamento nei 5 giorni->€ 28,70 pagamento nei 60 giorni ->€ 41,00
c)ai sensi del comma 12 pagamento nei 5 giorni->€ 594,30 pagamento nei 60 giorni ->€ 849,00

In particolare, la sanzione amministrativa per colui che, dal 6 marzo 2020, non farà uso delle cinture di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini o dei seggiolini antiabbandono provvisti di allarme andrà da € 83 sino a € 333 ai sensi del comma 10, dell’art. 172 del Codice della Strada, oltre alla decurtazione di cinque punti patente (dieci punti in caso di neopatentati). In caso di reiterazione dell’illecito per almeno due volte nel periodo di due anni, all’infrazione si aggiungerà la sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI del Codice della Strada.

Consiglio al momento dell'acquisto del dispositivo, di verificare che il fabbricante vi abbia apposto la dichiarazione di conformità (come da seguente modello fornito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’Allegato B del decreto).

Modello di dichiarazione di conformità ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo Codice della Strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni Il fabbricante o suo rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione europea (1): ……… dichiara che il nuovo dispositivo antiabbandono descritto di seguito
(2):……………… è conforme alle disposizione del DM…………………
Data…………………………………… Firma……………………………………
(1) ragione sociale, indirizzo completo del fabbricante e del mandatario ove ricorra. (2) descrizione del dispositivo (marchio, tipo, numero di serie, ecc.)

I produttori dei vari dispositivi, infatti, per commercializzare il prodotto, dovranno assicurarsi in merito a tutte le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali richieste dalla legge. L’Allegato A al Regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo Codice della Strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni (Decreto 2 ottobre 2019, n. 122) ha evidenziato le caratteristiche essenziali dei dispositivi:
a) il dispositivo antiabbandono deve segnalare l’abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale è trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso mediante l’attivazione di uno dei segnali di cui alla lettera d);
b) il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente a ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;
c) il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell’avvenuta attivazione;
d) nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest’ultimo deve essere in grado di attirare l’attenzione del conducente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici (per es. una vibrazione), percepibili all’interno o all’esterno del veicolo;
e) il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione indicato alla lettera g); f) se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;
g) i dispositivi possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l’invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.
Il dispositivo deve potersi interfacciare con uno smartphone inviando in caso di potenziale pericolo messaggi SMS e chiamate di emergenza (fino a tre contatti) tramite bluetooth o apposita app.

Le caratteristiche tecnico-costruttive, prescritte dall’Allegato A, sono, invece, due:
a) il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori;
b) nell’interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione.

Sanzioni anche per i produttori che commercializzano prodotti non omologati: è prevista una sanzione amministrativa da € 849 a € 3.396. Vigilerà la Direzione generale per la motorizzazione, ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 e, a partire dal 16 luglio 2021, del Regolamento UE n. 2019/1020.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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