1 - Reato di guida in stato di ebbrezza nella domanda del concorso





Salve. Circa 13 anni fa sono stato fermato per guida in stato di ebbrezza. Ho pagato la multa e avuto la sospensione della patente per circa 6 mesi.

 

RISPOSTA

 

Immagino che si tratti della fattispecie penalmente rilevante di guida in stato di ebbrezza, prevista dall'articolo 186 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), ossia guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,81 e 1,5 g/l: configura reato contravvenzionale, punibile con l’arresto fino a 6 mesi, mettersi alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,81 e 1,5 grammi per litro. A questa sanzione penale si aggiunge una multa che va da 800 a 3.200 euro nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo che va da sei mesi a un anno.



Cinque anni dopo, non avendo commesso un reato simile, ho chiesto e ottenuto l'estinzione del reato.

 

RISPOSTA

 

Immagino che tu abbia beneficiato della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale: “nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva … , sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.
La pena, essendo sospesa, non è menzionata sul casellario giudiziario richiesto da privati e non potrebbe rappresentare una causa ostativa alla concessione delle autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.



Mi trovo ora a dover fare un'autocertificazione per un concorso di ricercatore universitario in cui si dice di "dichiarare di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)".
La mia domanda è: è necessario dichiarare il mio precedente anche se estinto?
Grazie

 

RISPOSTA

 

Il reato è estinto in ragione del meccanismo premiale collegato alla sospensione condizionale della pena; non si configurano le ipotesi di condanne nei confronti delle quali sia stata concesso amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale. Né la condanna né il reato di guida in stato di ebbrezza devono essere indicate nella domanda del concorso da ricercatore universitario.
A seguito della “riforma Orlando”, decreto legislativo del 2 ottobre 2018, n. 122, non devono essere autocertificate nelle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, la seguente fattispecie: concessione della pena sospesa (sospensione condizionale della pena) e successiva estinzione del reato (art. 167 comma I del codice penale). L'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2018 ha modificato l'articolo 28 comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario: “L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’articolo 24 comma 1”.
Tra l'altro, non si tratta nemmeno di un reato ostativo all'assunzione nella pubblica amministrazione come ricercatore universitario, giacché non è prevista la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

2 - Quali sono le condanne ostative all'assunzione presso una pubblica amministrazione, condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza





Buonasera io avrei bisogno di una consulenza in merito ad una mia probabile imminente chiamata per l'assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Napoli nel profilo di educatore. Ho già lavorato per loro come supplente quindi a tempo determinato. Sono inserita in una graduatoria a seguito di concorso.
Nel 2013 sono stata condannata per il reato di guida in stato di ebbrezza.

RISPOSTA

Si tratta di un reato contravvenzionale che non impedisce l'assunzione presso una pubblica amministrazione.



Reato estinto a seguito di messa alla prova e che gode della non menzione nel casellario giudiziario cmq sempre dichiarato nei moduli delle assunzioni a tempo determinato presso il comune di Napoli e ovviamente non ci sono mai stati problemi.
Ora al momento della chiamata ci saranno da compilare tutte le autocertificazioni tra cui quello a cui faccio riferimento che dice" Ai fini dell'assunzione presso L'amministrazione comunale dichiara inoltre di essere consapevole che gli artt. 10 e 11 del D.Lgs n. 235/2012 (Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilitá e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 61, della Legge 6 Novembre 2012 n.190) definiscono le cause ostative all'assunzione presso la Pubblica Amministrazione in relazione alla situazione penale e pertanto dichiara:
Di essere penalmente indenne: si o no"
La mia domanda è: posso mettere un asterisco e descrivere il reato (dato che c'è solo da rispondere si o no)oppure posso non dichiararlo anche se in passato mi hanno sempre detto di dichiararlo.

RISPOSTA

Gli articoli 10 e 11 del D.Lgs n. 235/2012 qualificano come condanne ostative all'assunzione presso una pubblica amministrazione, sostanzialmente le seguenti:
1) condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
2)condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (associazione di stampo mafioso) o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
3)condanna definitiva per i delitti contro la Pubblica Amministrazione
4)condanna alla reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio



Il fatto è che non è un reato ostativo al lavoro nella Pubblica Amministrazione altresì io non sono penalmente indenne quindi rispondo si o no?

RISPOSTA

Sei penalmente indenne, quindi rispondi di sì.



Non so come comportarmi e non voglio fare errori e rischiare di non essere assunta.
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
Porgo distinti saluti.

RISPOSTA

E' evidente il riferimento agli articoli 10 e 11 del D.Lgs n. 235/2012.
Non hai commesso nessun reato indicato negli articoli del Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilitá.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

3 - Partecipazione concorso pubblico condanne penali impeditive ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021





Salve ,
Sto partecipando ad un concorso pubblico per Funzionario amministrativo contabile per il Comune di Milano e nella domanda ho dichiarato di non aver riportato Condanne penali impeditive ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del DM 14 ottobre 2021.
Il problema è che nell'aprile 2021 sono stato condannato a 4 mesi di reclusione + spese legali e risarcimento pena sospesa e non menzione per il reato di lesioni personali non colposo.
Avendo chiesto consulenza mi è stato detto che non dovrebbero esserci problemi ma continuo ad essere preoccupato. Grazie in anticipo per la risposta

RISPOSTA

Non ci sono problemi.
Non ci sono assolutamente problemi!
Leggiamo l'articolo 2, comma 2, del DM 14 ottobre 2021:
2. Non possono essere iscritti all'elenco coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
Attenzione: hai forse subito condanne penali con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione? Mi riferisco ai reati che comportano la pena accessoria dell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici?
L'interdizione dai pubblici uffici opera automaticamente in caso di condanna all'ergastolo o alla reclusione non inferiore ai cinque anni e nelle ipotesi di delinquenza abituale, professionale o per tendenza.
… ma fortunatamente non si tratta del tuo caso!
Ho esaminato gli atti in allegato e ti confermo che puoi partecipare al concorso e puoi anche essere assunto presso il Comune di Milano.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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