Silenzio assenso 45 giorni dichiarazione variazione di residenza con pec all'Ufficio anagrafe





Ho inviato mediante pec la dichiarazione di variazione della residenza (diverso comune) all'Ufficio anagrafe del comune della nuova residenza, con tutti gli allegati previsti.
La pec è stata inviata, il giorno 14/07/2023 giorno in cui ho realmente cambiato indirizzo di residenza abituale.
Ad oggi l'ufficio anagrafe del comune non ha ancora lavorato la pratica, in quanto periodo di ferie del personale.
Il quesito che Le pongo è:
I controlli per la verifica della residenza, da parte della Polizia Municipale, devono essere effettuati entro 45 giorni dalla data di invio della pec (ossia 14/07/2023) o dalla data di ricezione della pec da parte del comune di protocollazione ed attivazione del procedimento?

I controlli da parte dell'ufficio devono cioè espletarsi entro il 28 agosto p.v., (45 giorni a partire dal 14 luglio, data di invio della mia pec), o entro 45 giorni dall'invio di presa in carico della domanda (ad oggi non è stata ancora presa in carico dagli uffici competenti) e quindi ben oltre i 45 giorni dall'invio della richiesta?
Il silenzio assenso da che data parte?
La ringrazio anticipatamente e le porgo distinti saluti

RISPOSTA

Il referente normativo della presente consulenza è l'articolo 5 comma 5 della legge n. 35/2012:
Art. 5. Cambio di residenza in tempo reale

1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nella modulistica è inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalità di cui all'articolo 38, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua, previa comunicazione al comune di provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.
4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.
5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresì che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non è stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.
5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente decreto.

Secondo la suddetta norma (comma 5), il termine di 45 giorni decorre dalla dichiarazione resa o inviata, pertanto dalla data dell'invio della pec.
Entro 45 giorni dalla richiesta di cambio di residenza o di abitazione, l’ufficio effettuerà le verifiche all’indirizzo di residenza dichiarato (tramite la Polizia Locale) e controllerà la documentazione presentata dal richiedente.
Decorso il suddetto termine di 45 giorni, se non viene effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti per il cambio di residenza, la dichiarazione si intende perfezionata.
Il silenzio assenso, dopo 45 giorni, opera in favore del cittadino.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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