2 Consulenze:

*AGGIORNAMENTO GRADUTORIE LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020:

Secondo la legge di bilancio per l'anno 2020, legge finanziaria del 27 dicembre 2019, n. 160 per le graduatorie approvate nell’anno 2011, il termine di validità è fissato al 30 marzo 2020, con obbligo per gli idonei – se chiamati per scorrimento – di svolgere corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall’amministrazione interessata e previo superamento di un esame-colloquio.

Per le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017, il termine di validità è quello del 30 settembre 2020.

Per le graduatorie approvate nell’anno 2018 è previsto un termine di tre anni dalla data di approvazione (la legge 145/2018 aveva posto un termine fisso al 31 dicembre 2021), che si applica anche alle graduatorie approvate nel corso del 2019;

Per le graduatorie approvate dal 1° gennaio 2020 ci sarà una validità per soli due anni a decorrere dalla data di approvazione, anziché tre, con conseguente modifica (comma 149) del comma 5-ter dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001 (testo unico pubblico impiego).


ATTENZIONE: la seguente consulenza pertanto non è applicabile dall'anno 2020 in poi!

 

1 - Validità e scadenza vecchie graduatorie concorsi pubblici e utilizzo graduatorie altri comuni per assunzioni enti locali





Egr. avvocato, vorrei capire cosa ha previsto la manovra finanziaria per quanto riguarda la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici.
Quali graduatorie sono scadute al 31/12/2018?
Quali graduatorie scadranno il prossimo 31/12/2019?
È necessario frequentare corsi di aggiornamento?

Sono in graduatoria per istruttore tecnico direttivo a tempo pieno ed indeterminato presso il comune ALFA.
Il comune BETA ha programmato, nel piano assunzionale 2019, di utilizzare ai fini dell'assunzione dell'istruttore direttivo tecnico, le graduatorie di altri comuni, con preferenza per la graduatoria in vigore nel comune più vicino a BETA.
Il comune più vicino a META è proprio ALFA che dista da BETA soltanto 5 chilometri!

La graduatoria è datata 2017; si trattava di un concorso ad un posto ed il sottoscritto si è classificato secondo.
Resto in attesa della consulenza.
La ringrazio in anticipo!

 

RISPOSTA



Secondo quanto previsto dai commi 361 e 362 della legge finanziaria per il 2019, legge n. 145 del 2018, il periodo di vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici rimane fissato in 3 anni e che tale termine triennale non potrà più essere derogato in futuro (al contrario di quanto accaduto fino ad oggi). Quid iuris per quanto riguarda le graduatorie rimaste ancora aperte?
Le graduatorie approvate entro il 31.12.2013 resteranno valide fino al 30 settembre 2019, ma con obbligo di frequentare corsi di aggiornamento per gli idonei; quelle approvate nel 2014 resteranno in vigore sino al 30.9.2019, ma senza obbligo di aggiornamento.
Le graduatorie approvate nel 2015 scadranno il 31.3.2020; le graduatorie approvate nel 2016 resteranno in vigore sino al 30.9.2020; quelle approvate nel 2017 scadranno il 31.3.2021; infine, le graduatorie del 2018 scadranno il 31.12.2021. Dall'anno in corso, ossia dal 2019, il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici sarà inderogabilmente triennale secondo quanto stabilito dall’art. 35 del d.lgs. 165/2001 (testo unico pubblico impiego).

La tua graduatoria sarà quindi valida fino al mese di marzo 2021! è probabile che un altro comune possa chiedere, tramite convenzione approvata con delibera di giunta, di assumerti tramite l'istituto dell'utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, approvate presso altri enti comunali.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

COMMI 361 E 362 DELLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2019, LEGGE 145 DEL 30 DICEMBRE 2018.

361. Fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.

362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:
a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;
2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
b) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;
c) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;
d) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
e) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;
f) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.

2 - Convenzione utilizzo scorrimento di graduatorie di altri comuni per la copertura di posti vacanti





Gentile avvocato, sono risultata idonea in graduatoria al concorso pubblico per un posto, full time, a tempo indeterminato, di agente di polizia locale C1, tenutosi presso un piccolo comune della Basilicata, al confine con la Puglia.
Un comune della Puglia, ubicato al confine con la Basilicata, ha deliberato con apposita deliberazione di giunta di approvare una convenzione per lo scorrimento di graduatorie di altri comuni, quale strumento per la copertura di un posto vacante da agente di polizia locale C1. Il comune pugliese ha pubblicato la delibera di giunta ed il relativo avviso all'albo pretorio on line e, successivamente, ha chiesto tramite pec, la disponibilità alla “cessione” di eventuali graduatorie di agente di polizia locale ancora vigenti, a tutti i comuni della Puglia, come previsto dal relativo regolamento comunale in materia di procedure concorsuali e para concorsuali.
Il criterio in base al quale il comune in questione avrebbe scelto l'una anziché l'altra graduatoria, sarebbe stato quella della vicinanza territoriale.
Ebbene il comune in questione ha stipulato una convenzione con un comune della stessa provincia distante dallo stesso ben 25 km, mentre il comune dove è vigente la graduatoria che mi riguarda, pur essendo in Basilicata, dista appena 16 Km dal comune pugliese che ha attivato la procedura per il posto vacante.
La domanda è la seguente: posso impugnare con ricorso al TAR il regolamento che circoscrive l'ambito di richiesta di graduatorie ai soli comuni della stessa regione, ossia la Puglia, oltre che la delibera di giunta che ha approvato il successivo convenzionamento per l'utilizzo e lo scorrimento della graduatori di un ente comunale terzo … terzo ma esclusivamente pugliese?
Sono risultata seconda in graduatoria presso il comune lucano. Il concorso pubblico da agente di polizia locale era stato bandito ovviamente per un solo posto, nell'anno 2017.
Grazie e resto in attesa.

 

RISPOSTA



Non avresti titolo giuridico per impugnare il convenzionamento per l'utilizzo della graduatoria di un ente comunale terzo, così come deliberato dalla giunta del comune pugliese che ha richiesto le graduatorie da agente di polizia locale.
Il soggetto idoneo nella graduatoria di altro comune, che non è stato interpellato dal comune richiedente le graduatorie, non avrebbe alcun diritto soggettivo all'assunzione. Non solo … non è detto che il “tuo” comune della Basilicata avrebbe “concesso” la graduatoria al comune pugliese, quand'anche fosse stata inviata la relativa pec contenente l'istanza.

Lo scorrimento di graduatorie di Enti terzi quale modalità ordinaria per la copertura di posti vacanti a tempo indeterminato nella PA centrale, è stato previsto per la prima volta dall'articolo 9, comma 1, della Legge 3/2003 che dispone quanto segue:

“1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.”

Considera inoltre l' art. 3, comma 87, della legge 244/2007 che ha aggiunto all’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 il comma 5 ter: “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali";

Considera inoltre che agli Enti locali si applica l'art. 91, comma 4, del D.Lgs. 267/2000: “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”.

In attesa di una normativa specifica e definitiva, le scelte da parte dei singoli comuni sono molto differenziate: ci sono enti comunali che chiedono le graduatorie soltanto ad alcuni Comuni della Provincia a loro scelta, altri invece a tutti i Comuni della Provincia, altri ancora a tutti quelli della Regione. Difficilmente però, il regolamento comunale prevede la facoltà di chiedere le graduatorie fuori dalla relativa regione.

Premesso che la scelta adottata dal regolamento comunale del comune pugliese richiedente la graduatoria è pienamente legittima, non avresti comunque interesse ad agire con ricorso al TAR, trattandosi di un rapporto convenzionale tra due diversi enti comunali che non attribuisce alcun diritto soggettivo a colui che si è collocato utilmente tra gli idonei della graduatoria ancora vigente presso un ente comunale terzo.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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