Revoca patente sosta veicolo senza assicurazione





Buongiorno vorrei un vostro parere legale su una revoca patente da me presa come sanzione accessoria ad una multa redatta dalla polizia locale di Bari per mancanza assicurativa sul mio mezzo di lavoro trovato parcheggiato davanti al mio chiosco di frutta ma non utilizzato proprio per la mancanza dell'assicurazione.

 

RISPOSTA

 

Secondo l'articolo 193 comma 1 del codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285), “i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”.
Se l'auto è in strada, deve essere assicurata, anche se non viene utilizzata dal suo proprietario.

 

Il giorno 2 gennaio redigevano il verbale con fermo del mezzo posto sul parabrezza e dicendomi di portarlo in luogo chiuso e comunicarlo entro 5 giorni.

 

RISPOSTA

 

I veicoli privi di copertura assicurativa devono essere portati in luogo chiuso.

 

Ora io non trovando dato il periodo delle festività alcun luogo ho solo provveduto a spostare il mezzo di 10 metri spingendolo con l'aiuto di conoscenti dietro il mio chiosco per non dare cattiva immagine della mia attività.

 

RISPOSTA

 

D'accordo, ma l'auto era ancora posizionata sulla strada pubblica, senza la copertura assicurativa. Avresti dovuto attivare l'assicurazione fino a quando non trovavi un luogo chiuso ove parcheggiare l'auto, per poi sospendere la copertura assicurativa, una volta risolto il problema.

 

Quindi il giorno sette gennaio si ripresentano mentre ero al telefono con il mio assicuratore per farmi fare l'assicurazione da esibire ma loro senza sentire ragioni provvedevano a farmi un'ulteriore verbale portandomi via il mezzo e solo al momento della consegna del verbale venivo informato della revoca della patente

 

RISPOSTA

 

Si sono ripresentati il giorno 7 gennaio, poiché erano trascorsi invano i 5 giorni previsti per la suindicata comunicazione. La copertura assicurativa doveva essere stata già attivata il giorno 7 gennaio.
Il comma 2 bis dell'articolo 193 del codice della strada prevede la sospensione della patente da uno a due mesi, in caso di recidiva in un periodo di due anni.
2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all’ultima infrazione con segue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.

 

Ora la questione che mi preme sapere è se io avendo fatto ricorso al giudice di pace che mi ha rinviato ben 2 udienze la prossima è fissata a fine settembre ho fermato almeno la revoca della patente fino alla sentenza del giudice in quanto per lo svolgimento del mio lavoro è indispensabile il permesso alla guida e se posso avere speranze che il mio ricorso sia accolto favorevolmente tengo a precisare che non sono stato assolutamente fermato alla guida del mezzo spero in una vostra risposta vi porgo i miei saluti

 

RISPOSTA

 

Trattandosi della seconda violazione nel biennio, la patente è stata ritirata ad inviata alla prefettura UTG di Bari. Il trasgressore è stato informato che alle condizioni per il dissequestro del veicolo, seguirà il fermo amministrativo dello stesso per 45 giorni.
Immagino che la prefettura UTG di Bari ti abbia notificato l'ordinanza di sospensione della patente e che tu abbia deciso di ricorrere al giudice di pace per riottenere la patente per motivi di lavoro.
Il Giudice di Pace adito con ricorso, in presenza di fondati motivi e di pericolo nel ritardo, come ad esempio motivi di lavoro, ha facoltà di sospendere l'Ordinanza della Prefettura già al momento del deposito del ricorso (e far restituire la patente) fissando poi per la trattazione della causa un'apposita udienza. Mi sembra di capire che è proprio quello che ha fatto il giudice di pace, relativamente alla presente vertenza.
Ho necessità di esaminare il ricorso al giudice di pace per capire quante possibilità ci sono che venga accolto. Probabilmente con il ricorso al giudice di pace sono state sollevate eccezioni relative a vizi formali dei due verbali della polizia locale di Bari.
A mio parere, le tue possibilità di vittoria processuale sono molto basse, visto e considerato che il veicolo sostava su strada o area pubblica, sprovvisto di assicurazione.
Secondo la corte di cassazione, il concetto di circolazione stradale include la sosta dell’autoveicolo anche relativamente all’ingombro dell’auto stessa. Mi riferisco alla Cassazione sentenza n. 2092/2012: «La sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 del codice civile e dell’art. 1 legge n. 990 del 1969 (ed ora dell’art. 122 d.lg. n. 209 del 2005), anch’essa gli estremi della fattispecie “circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso”.
Resto in attesa di un tuo riscontro per concludere la presente consulenza.
Cordiali saluti.

Fonti:

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