Realizzare tettoia in assenza di permesso a costruire





Egr. avvocato, una domanda apparentemente semplice: quando si può realizzare una tettoia senza permesso di costruire? Ho intenzione di realizzare una tettoia di modeste dimensioni, per consentire il riparo dalle intemperie dinanzi al portone di ingresso della mia abitazione (si tratta di villette a schiera)
Quali caratteristiche deve avere una tettoia per essere realizzata anche in assenza di un permesso di costruire?
Quali sanzioni in caso di irregolarità edilizia relativa alla tettoria e quali rimedi per il cittadino?

 

RISPOSTA

 

Secondo la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 9757 del 24 settembre 2020, in conformità a precedenti indirizzi giurisprudenziali, la tettoia avente il solo scopo di arredare o proteggere dalle intemperie l'immobile non necessita del permesso di costruzione e può rientrare nell’ambito dell’attività edilizia libera, sia per l’esiguità della forma e dimensioni che per la mera finalità di arredo e protezione.

In sintesi, una tettoia può essere realizzata senza permesso di costruire, sussistendo le seguenti caratteristiche tecniche e giuridiche:

a) la tettoria ha le caratteristiche di arredo e di riparo dalle intemperie e sia una “mera pertinenza” dell’edificio principale

b) la tettoia è priva del carattere di autonoma utilizzabilità

c) la tettoria ha un volume modesto rispetto all’edificio principale

d) la tettoia ha natura accessoria rispetto all’edificio, essendo preordinata a soddisfare un’oggettiva esigenza a servizio dell’edificio principale, come ad esempio quella di proteggere dalle intemperie nella zona antistante il portone di ingresso dell'abitazione

È necessario il permesso di costruire quando

a)si tratta di una “nuova opera” per le sue caratteristiche, ad esempio quella di essere costruita in ferro battuto e infissa al suolo e di non modeste dimensioni (10,30 x 3,20 mq ad esempio in riferimento alla sentenza suindicata)

b)la tettoia è suscettibile, come strutturata, di autonoma utilizzazione.

c)la tettoia determina un’alterazione dello stato dei luoghi (visibile anche da lontano rispetto al luogo in cui è stata ubicata) e, pertanto è idonea a produrre una trasformazione definitiva del territorio.

Quali conseguenze giuridiche nell'ipotesi in cui la tettoria debba essere considerata autonoma e quindi rientrante tra le opere di “nuova costruzione”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera E, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia n. 380 del 6 giugno 2001; in questo caso la realizzazione della nuova opera richiede il permesso di costruire … ma se il proprietario dovesse realizzarla in assenza di idoneo titolo edilizio?

Il Comune dovrà disporre l’ordine di demolizione della tettoria, sanzione prevista dall’art. 31 del DPR n. 380/2001 e dall’art. 15 della LR n. 15/2008, norma applicabile alle nuove opere realizzate senza permesso di costruire.

Quali rimedi per il proprietario che ha realizzato una tettoia – nuova opera, in assenza di permesso di costruire?

La domanda di accertamento di conformità per la sanatoria degli abusi edilizi, quando la tettoia, realizzata senza titolo edilizio, sia conforme alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti all’epoca della realizzazione. Sarà chiesto pertanto un permesso di costruire in sanatoria a patto che la tettoia, realizzata senza permesso di costruire, nel momento in cui si presenta la domanda di accertamento di conformità, non deve essere in contrasto con le norme vigenti al momento della richiesta. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, o, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'art. 16 DPR 380/2001. Si tratta di un rimedio attivabile fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, da parte del responsabile dell’abuso, o dell’attuale proprietario dell’immobile.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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