Concorso pubblico: mancata concessione dei tempi aggiuntivi e degli strumenti di ausilio in favore candidato disabile

 

Indice:

 

1.È obbligatoria un'aula dedicata ad ospitare i candidati che hanno diritto ai tempi aggiuntivi per la prova scritta

Sono giunte numerose richieste di consulenza sulla mancata concessione dei tempi aggiuntivi e degli strumenti di ausilio in favore dei candidati disabile di un concorso pubblico.
Penso di fare cosa gradita a tutti gli interessati, ricordando che la Commissione esaminatrice non soltanto è tenuta a concedere i tempi aggiuntivi, sia per la prova scritta che per la prova orale, ma anche ad individuare un'apposita stanza dove coloro che hanno diritto ai tempi aggiuntivi svolgeranno gli scritti.
Tutto questo per un motivo molto semplice: l’assenza di un’aula dedicata ad ospitare i candidati che usufruiscono dei tempi aggiuntivi, non gli consente di sostenere serenamente la prova scritta, poiché quando gli altri candidati concludono la prova nei tempi ordinari, creano nell’aula una situazione di disturbo sonoro generata dal chiacchiericcio, in attesa di concludere le operazioni di consegna della prova scritta, tale da azzerare l’effetto utile dei tempi aggiuntivi.
A conferma possiamo citare la sentenza del TAR Lazio pubblicata in data 03/09/2020.

2.Ricorso al TAR per mancata concessione dei tempi aggiuntivi ovvero degli altri ausili necessari

In caso di assenza di un’aula dedicata ad ospitare i candidati che usufruiscono dei tempi aggiuntivi, occorre presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla comunicazione di esclusione dal concorso, per inidoneità alla prova scritta, per le seguenti motivazioni:

  1. irragionevole mancata considerazione della specifica condizione di disabilità del candidato;
  2. violazione di legge: artt. 4 e 20 legge n.104/1992 nonché art. 16 legge n.68/1992;
  3. violazione lex specialis ossia il bando di concorso;
  4. violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa;
  5. eccesso di potere: disparità di trattamento, sviamento di potere;
  6. ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti;
  7. violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’attività amministrativa;
  8. violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e par condicio tra i concorrenti, in ragione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione.


Nel ricorso al TAR avverso la graduatoria degli ammessi agli orali, oltre che avverso i verbali di svolgimento della prova scritta e altri atti prodromici allo svolgimento della prova scritta, ci sarà la richiesta del candidato di essere ammesso alla prova orale del concorso o, in subordine, l’annullamento dell’intera prova scritta, con ordine di ripetizione per tutti i candidati. Se nel frattempo si è già tenuto l'orale, con il ricorso al TAR si chiederà anche l'annullamento della graduatoria degli orali.
Sarà bene allegare al ricorso al TAR la documentazione medica relativa alla disabilità del candidato, al fine di dimostrare la la condizione della ricorrente, relativamente alla violazione delle disposizioni a tutela degli invalidi.
Il TAR accoglierà il ricorso del candidato, sentenziando l'annullamento e la reiterazione prova scritta oppure ammettendo il candidato direttamente alla prova orale finale del concorso.

3.Cosa prevedono generalmente i bandi di concorso, relativamente agli ausili necessari per i disabili?

Ciascun bando di concorso, nel rinviare alla legge n. 104 del 1992 prevede, oltre ai tempi aggiuntivi, anche la possibilità di concordare ulteriori misure strumentali (“ausili necessari”) per lo svolgimento delle prove, onde evitare che i candidati affetti da disabilità subiscano discriminazioni rispetto alle condizioni in cui hanno potuto sostenere la prova gli altri candidati.
Queste modalità strumentali ausiliarie devono essere commisurate e soppesate in relazione al singolo caso specifico.
Troverete nel bando di concorso, un articolo come il seguente: “se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché gli eventuali tempi aggiuntivi necessari.
Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria pubblica da inviare successivamente e almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec dell'USR individuato ai fini dello svolgimento delle prove o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalità di svolgimento delle prove possono essere concordate telefonicamente con il competente USR. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia tramite email all'interessato per la formale accettazione. In ogni caso i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non potranno eccedere il 30% del tempo assegnato per le prove”.
La legge n.104 del 1992 all’art. 20 rubricato “Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni” prevede che: “La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi”.

4. Un consiglio molto concreto ai candidati che volessero ricorrere al TAR

Nel caso in cui un candidato non abbia avuto la possibilità, durante il concorso pubblico, di usufruire dei tempi aggiuntivi oppure delle misure strumentali per supportarlo in relazione alle sue difficoltà, il mio consiglio è sempre quello di chiedere alla Commissione esaminatrice, al termine della prova scritta oppure della prova orale, di verbalizzare tale impossibilità dovuta a motivi fattuali oppure ad una scellerata decisione della commissione totalmente illegittima.
È opportuno allegare al ricorso al TAR questo verbale con il quale il candidato evidenzia la situazione di illegittimità, preannunciando di adire le vie legali.

Consiglio, ove possibile, di indicare già al momento della presentazione della domanda, le ulteriori misure necessarie che si rendono necessarie in ragione della disabilità.
Queste misure dovranno essere concordate con la commissione del concorso pubblico, pertanto è buona norma “suggerirle” sin dal momento della domanda.
Non esiste un'elencazione tassativa di queste misure ausiliarie, all'interno di una norma di legge anziché di un decreto ministeriale.
Tutte queste cautele aumenteranno in modo esponenziale le probabilità di vedere accolto il vostro ricorso al TAR.
Si resta a disposizione per fornirvi una specifica consulenza su questa materia.

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