Danni per le ripercussioni sulle ferie programmate mancata riparazione motori barca





Una officina, prenotata da aprile per fare tagliando ai motori della barca, rileva una perdita d'olio e a fine giugno mi fa un preventivo di importo elevatissimo per cambiare le turbine. Io do l'avallo all'intervento e verso l'acconto richiesto del 50%, ma contemporaneamente scrivo alla casa madre (V. P.) lamentando che i motori sono nuovi (seppur con garanzia scaduta lo scorso anno) e chiedo la copertura da parte loro per presunto difetto costruttivo.

RISPOSTA

Avresti dovuto prima scrivere alla casa madre e, soltanto dopo la risposta della casa madre, comunicare all'officina l'autorizzazione all'intervento.
E' normale che abbiamo sospeso l'intervento, non appena hanno saputo che avevi scritto alla casa madre! La casa madre avrebbe preteso di ripararlo lei il motore e non avrebbe rimborsato nulla a questa officina, per il suo lavoro.



A quel punto l'officina mi scrive comunicando unilateralmente la sospensione dei lavori in virtù della nostra lamentela a V. sino a quando non arriverà risposta ufficiale.

RISPOSTA

Il comportamento dell'officina è legittimo.



Mi dice anche che se non avranno risposta entro il 15/7 non faranno in tempo a programmare i lavori prima della partenza per le ferie. Il 15/7 V. risponde che non assume nessuna responsabilità e che il costo è totalmente a mio carico. Lo stesso giorno ne do comunicazione all'officina e chiedo quindi di riprendere i lavori. Il giorno successivo l'officina mi comunica che non ha tempo per programmare l'intervento e di rivolgermi quindi a qualcun altro. Dopo qualche giorno mi arriva raccomandata che comunica risoluzione/rescissione del contratto per giusta causa e l'intenzione di restituire l'acconto.
Ovviamente in luglio non trovo nessun'altra disponibilità e quindi mi trovo costretto a rinunciare alle ferie in barca.
Mi chiedo se posso chiedere la restituzione del doppio dell'acconto (considerandolo una caparra confirmatoria) e i danni per le ripercussioni sulle ferie programmate.

RISPOSTA

Assolutamente no. Non puoi chiedere il doppio dell'acconto, estendendo arbitrariamente il perimetro dell'articolo 1385 II comma del codice civile, dalla caparra all'acconto.
L'acconto non ha funzione di garanzia, ma di anticipato pagamento della prestazione, quindi viene fatturato.
Acconto e caparra confirmatoria sono due fattispecie diverse e autonome che si differenziano per il trattamento IVA e che non potrebbero mai essere confuse tra loro.
Un acconto è un pagamento anticipato di parte dell’importo della fattura in un momento diverso in cui avviene la prestazione di servizi. Una caparra è l’anticipo di una somma di denaro versata a titolo di garanzia dell’adempimento di un contratto, ai sensi dell'articolo 1385 del codice civile. La caparra non è assoggettata ad IVA.
Art. 1385 del codice civile. (Caparra confirmatoria).
Se al momento della conclusione del contratto una parte da' all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantita' di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

Non sussistono nemmeno i presupposti per chiedere un risarcimento per la vacanza rovinata.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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