Crollo tetto e solaio in comproprietà per la pioggia infiltrazione al piano sottostante





Buongiorno, abito in una casa di 4 appartamenti con 4 famiglie.
Abito al piano terra e sopra me c'è un altra famiglia, sopra l'appartamento di questa famiglia c è il solaio metà mio e metà loro. La scala comune divide l'altra falda della casa dove si trova una situazione analoga.
A seguito della pioggia lo scorso settembre il tetto è crollato e il solaio si è allagato.

RISPOSTA

I costi della ricostruzione del tetto dovranno essere suddivisi al 50% tra i comproprietari del solaio e quindi della porzione di tetto avente una funzione di copertura nei confronti dello stesso, ai sensi dell'articolo 1123 III comma del codice civile: “Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”



La famiglia sopra di me ha avuto infiltrazione di acqua dal solaio al loro soffitto.

RISPOSTA

Attenzione: dal loro solaio al loro soffitto!
Leggiamo l'articolo 1227 II comma del codice civile: il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (comma 2).
Siccome sono comproprietari del solaio, avrebbero potuto diligentemente evitare il danno da infiltrazioni al lavoro appartamento, ponendo in essere adeguati lavori di manutenzione e chiedendoti di partecipare al 50% della spesa.
Secondo quale logica giuridica, soltanto un comproprietario sarebbe colpevole di mancata manutenzione del solaio, mentre l'altro comproprietario, oltre ad essere esente da qualsiasi colpa, avrebbe addirittura titolo per chiedere un risarcimento danni?
La famiglia di sopra è colpevole quanto te, non avendo fatto le dovute manutenzione esattamente come te!
Non abbiamo un responsabile e un danneggiato, ma soltanto due responsabili, i due comproprietari!



Ora chiede i danni a me in quanto metà solaio e metà tetto sono miei appunto.

RISPOSTA

Ammesso e non concesso che si voglia seguire questa assurda argomentazione, i dovrebbero chiedere metà del danno … perché l'altra metà resterebbe a loro carico!



La mia assicurazione non mi ha rimborsato tale danno in quanto dice che non è danno a terzi e non c'è colposita da parte mia.

RISPOSTA

Ha ragione l'assicurazione: quella straordinaria grandinata rientra nella fattispecie della forza maggiore - caso fortuito. Leggiamo l'articolo 2053 del codice civile:
Art. 2053 del codice civile. (Rovina di edificio).
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non e' dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

La responsabile è in capo al proprietario di ALTRO edificio oppure di ALTRA costruzione ! In questo caso, responsabile e danneggiato coincidono, trattandosi di comproprietà del tetto e del solaio.



Ha ragione la famiglia sopra a chiedere a me i danni?

RISPOSTA

Assolutamente no, perché è responsabile quanto te, essendo comproprietaria del solaio e del tetto



Questa famiglia ha anche preso i soldi dalla sua assicurazione per l'evento atmosferico. Grazie

RISPOSTA

Lo stesso danno non può essere risarcito due volte.
Il principio generale è che nessuno può lucrare dagli infortuni subiti.
E' il così detto principio indennitario, consacrato dalla sentenza della Cassazione civile sezioni unite, del 22/05/2018 n.12565, in materia di sinistri stradali (tra le tante sentenze tutte orientate nella stessa direzione). Il principio è di carattere generale e si applica a qualsiasi ipotesi di risarcimento danni: il danneggiato non può cumulare il risarcimento integrale con l’intero indennizzo perché, così facendo, ne trarrebbe un beneficio maggiore rispetto a quanto a lui spettante. Si troverebbe in una situazione di beneficio eccedente la reale portata del danno subito.
Sei tenuta a partecipare alla ricostruzione delle parti comuni, ma non a risarcire il danno cagionato dalle infiltrazioni.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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